Art. 4. Contributi per l'adeguamento del posto di lavoro 1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi in misura non superiore all'80% della spesa ammissibile per l'adeguamento del posto di lavoro mediante l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale. 2. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla competente Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da: 1) preventivo di spesa; 2) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale; 3) certificato antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) relazione illustrativa dell'iniziativa. 3. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi. 4. Entro il termine stabilito con il decreto di concessione la cooperativa invia il rendiconto del contributo comprensivo delle fatture delle spese sostenute o copie autenticate delle fatture stesse, nonche' la relazione sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti.