Art. 4.
          Contributi per l'adeguamento del posto di lavoro
 
  1.  A  norma  dell'articolo  9,  comma  1,  lettera  a) della legge
l'Amministrazione  regionale   concede   alle   cooperative   sociali
contributi  in  misura  non superiore all'80% della spesa ammissibile
per l'adeguamento del  posto  di  lavoro  mediante  l'acquisto  o  la
realizzazione  di  idonee attrezzature per le persone svantaggiate di
cui all'articolo 4 della legge regionale.
   2. A tal fine le cooperative interessate  devono  presentare  alla
competente Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato
entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno domanda in carta legale
corredata da:
    1) preventivo di spesa;
    2) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative
sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
    3) certificato antimafia ai sensi della legge 19 marzo  1990,  n.
55 e successive modificazioni ed integrazioni;
    4) relazione illustrativa dell'iniziativa.
   3.  Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed
artigianato  propone  alla  Giunta   regionale   l'assegnazione   dei
contributi.
   4.  Entro  il  termine  stabilito con il decreto di concessione la
cooperativa invia il  rendiconto  del  contributo  comprensivo  delle
fatture  delle  spese  sostenute  o  copie  autenticate delle fatture
stesse, nonche' la relazione sull'attivita' svolta  e  sui  risultati
ottenuti.