Art. 5. Contributi forfettari per le persone svantaggiate 1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale l'amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi forfettari per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale per le quali non sono previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 381/91. 2. Essi vengono erogati in un'unica soluzione a presentazione di consuntivo annuale e sono d'importo non superiore alle esenzioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 381/91. 3. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da: 1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale; 2) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 3) consuntivo annuale di spese riportante, tra l'altro, l'elenco delle persone svantaggiate con a fianco il numero di ore da ciascuna lavorate nell'anno precedente e relativo costo; 4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante il possesso dei requisiti, previsti dall'articolo 4 della legge regionale da parte delle persone svantaggiate di cui al punto 3); 5) copia autentica del libro paga. 4. Entro il mese di giugno l'assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.