Art. 5.
          Contributi forfettari per le persone svantaggiate
 
   1.  A  norma  dell'articolo  9,  comma  1,  lettera b) della legge
regionale  l'amministrazione  regionale  concede   alle   cooperative
sociali  contributi  forfettari per favorire l'inserimento lavorativo
delle  persone  svantaggiate  di  cui  all'articolo  4  della   legge
regionale per le quali non sono previste le esenzioni contributive di
cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 381/91.
   2.  Essi  vengono erogati in un'unica soluzione a presentazione di
consuntivo annuale e sono  d'importo  non  superiore  alle  esenzioni
contributive di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 381/91.
   3.  A  tal  fine le cooperative interessate devono presentare alla
Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato  entro  il
mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:
    1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative
sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
    2)  certificazione  antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
    3) consuntivo annuale di spese riportante, tra l'altro,  l'elenco
delle  persone svantaggiate con a fianco il numero di ore da ciascuna
lavorate nell'anno precedente e relativo costo;
    4)  dichiarazione,  sottoscritta   dal   legale   rappresentante,
comprovante il possesso dei requisiti, previsti dall'articolo 4 della
legge  regionale  da parte delle persone svantaggiate di cui al punto
3);
    5) copia autentica del libro paga.
   4.  Entro  il mese di giugno l'assessore al lavoro, cooperazione e
artigianato  propone  alla  Giunta   regionale   l'assegnazione   dei
contributi.