Art. 6.
Contributi per il personale che presta assistenza tecnica
   professionale  ed  imprenditoriale a favore dei soci lavoratori in
   stato od a rischio di emarginazione.
 
   1. A norma dell'articolo  9,  comma  1,  lettera  c)  della  legge
regionale   l'Amministrazione   regionale  concede  alle  cooperative
sociali contributi per il personale che  presti  assistenza  tecnica,
professionale  ed  imprenditoriale  a  favore  delle  persone  di cui
all'articolo 4 della legge regionale. Tale personale  deve  possedere
adeguati  requisiti  professionali,  in  relazione  anche all'oggetto
sociale  della  cooperativa,  che  lo  renda  idoneo  a   trasmettere
conoscenze  che  facilitino  l'inserimento lavorativo e la permanenza
nel lavoro dei soci-lavoratori soggetti a rischio di emarginazione.
   2. I contributi non possono superare l'80% della  spesa  sostenuta
dalla cooperativa e vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione
a presentazione di rendiconto.
   3.  A  tal  fine le cooperative interessate devono presentare alla
Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato  entro  il
mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:
    1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative
sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
    2)  certificazione  antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
    3) copia autenticata del libro compensi a terzi o libro paga;
    4) consuntivo annuale di spesa per le prestazioni  delle  persone
che    hanno    prestato   assistenza   tecnica,   professionale   ed
imprenditoriale;
    5) elenco delle  persone  svantaggiate  con  le  quali  e'  stata
sviluppata l'attivita' formativa;
    6) relazione sui risultati conseguiti.
   4.  Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed
artigianato  propone  alla  Giunta   regionale   l'assegnazione   dei
contributi.