Art. 6. Contributi per il personale che presta assistenza tecnica professionale ed imprenditoriale a favore dei soci lavoratori in stato od a rischio di emarginazione. 1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi per il personale che presti assistenza tecnica, professionale ed imprenditoriale a favore delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale. Tale personale deve possedere adeguati requisiti professionali, in relazione anche all'oggetto sociale della cooperativa, che lo renda idoneo a trasmettere conoscenze che facilitino l'inserimento lavorativo e la permanenza nel lavoro dei soci-lavoratori soggetti a rischio di emarginazione. 2. I contributi non possono superare l'80% della spesa sostenuta dalla cooperativa e vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione a presentazione di rendiconto. 3. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da: 1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale; 2) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 3) copia autenticata del libro compensi a terzi o libro paga; 4) consuntivo annuale di spesa per le prestazioni delle persone che hanno prestato assistenza tecnica, professionale ed imprenditoriale; 5) elenco delle persone svantaggiate con le quali e' stata sviluppata l'attivita' formativa; 6) relazione sui risultati conseguiti. 4. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.