Art. 7.
       Contributi a consorzi per l'assunzione di un direttore
 
   1.  A  norma  dell'articolo  9,  comma  2  della  legge regionale,
l'Amministrazione regionale concede ai consorzi di cui all'articolo 8
della legge regionale contributi a copertura degli oneri  concernenti
l'assunzione  di  un  direttore,  per un periodo di un triennio dalla
data di costituzione del consorzio o di assunzione del direttore.
   2. A tal fine  il  consorzio  deve  presentare  semestralmente,  a
partire  dalla  data  di  cui  al  comma  1,  domanda  alla Direzione
regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, corredata da:
    1)   certificato   di   iscrizione   all'Albo  regionale  di  cui
all'articolo 6 della legge regionale delle  cooperative  sociali  che
fanno parte del consorzio;
    2)  certificato di iscrizione al registro regionale delle cooper-
ative del consorzio stesso;
    3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19  marzo  1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
    4) elenco delle cooperative associate;
    5) consuntivo di spesa relativo allo stipendio del direttore e ai
relativi oneri riflessi per il semestre predecente.
   3.   I   contributi   sono   concessi  ed  erogati  con  un  unico
provvedimento.