Art. 7. Contributi a consorzi per l'assunzione di un direttore 1. A norma dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge regionale contributi a copertura degli oneri concernenti l'assunzione di un direttore, per un periodo di un triennio dalla data di costituzione del consorzio o di assunzione del direttore. 2. A tal fine il consorzio deve presentare semestralmente, a partire dalla data di cui al comma 1, domanda alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, corredata da: 1) certificato di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale delle cooperative sociali che fanno parte del consorzio; 2) certificato di iscrizione al registro regionale delle cooper- ative del consorzio stesso; 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) elenco delle cooperative associate; 5) consuntivo di spesa relativo allo stipendio del direttore e ai relativi oneri riflessi per il semestre predecente. 3. I contributi sono concessi ed erogati con un unico provvedimento.