Art. 8.
        Contributo per spese di costituzione e primo impianto
 
   1.   A   norma   dell'articolo   11    della    legge    regionale
l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte
all'Albo  regionale  contributi  non  superiori  al  70%  della spesa
ammissibile per le spese di costituzione e primo impianto.
   2. Al fine di conseguire i benefici di cui  sopra  le  cooperative
interessate devono presentare, entro un anno dall'iscrizione all'Albo
regionale  o dall'inizio dell'attivita', alla Direzione regionale del
lavoro, cooperazione e artigianato domanda in carta legale  corredata
da:
    1) preventivo di spesa;
    2)  relazione  illustrativa  sull'attivita'  che  la  cooperativa
intende svolgere;
    3)  certificazione  di  iscrizione  all'Albo  delle   cooperative
sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
    4)  certificazione  antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
   3. I contributi  sono  erogati  in  misura  pari  all'80%  con  il
provvedimento  di  concessione  e  nella  restante  misura del 20% su
presentazione delle relative fatture.