Art. 8. Contributo per spese di costituzione e primo impianto 1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale contributi non superiori al 70% della spesa ammissibile per le spese di costituzione e primo impianto. 2. Al fine di conseguire i benefici di cui sopra le cooperative interessate devono presentare, entro un anno dall'iscrizione all'Albo regionale o dall'inizio dell'attivita', alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato domanda in carta legale corredata da: 1) preventivo di spesa; 2) relazione illustrativa sull'attivita' che la cooperativa intende svolgere; 3) certificazione di iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale; 4) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I contributi sono erogati in misura pari all'80% con il provvedimento di concessione e nella restante misura del 20% su presentazione delle relative fatture.