Art. 9.
               Contributi sulle spese di funzionamento
 
   1. A norma del comma 1 dell'articolo  11  della  legge  regionale,
l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte
all'Albo  regionale  di  cui  all'articolo  6  della  legge regionale
contributi sulle spese di funzionamento.
   2. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli oneri  per
canoni   di   locazione  e  assicurazione,  custodia  degli  immobili
destinati ai fini sociali nonche' spese  per  seminari,  convegni  ed
altre  attivita'  promozionali purche' strettamente collegate ai fini
sociali.
   3.  Non  sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  relative  al
personale.
   4.  Per  ottenere  i  finanziamenti  le cooperative sociali devono
presentare  alla  Direzione  regionale  del  lavoro,  cooperazione  e
artigianato,  entro  il  mese  di  febbraio  domanda  in carta legale
corredata da:
    1) preventivo di spesa;
    2) certificato d'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di
cui all'articolo 6 della legge regionale;
    3)  certificazione  antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro,  cooperazione  e
artigianato   propone   alla   Giunta  regionale  l'assegnazione  dei
contributi.
   6. I contributi sono erogati in misura pari all'80% unitamente  al
provvedimento  di  concessione  e  nella  restante  misura del 20% su
presentazione delle relative fatture.