Art. 9. Contributi sulle spese di funzionamento 1. A norma del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale contributi sulle spese di funzionamento. 2. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli oneri per canoni di locazione e assicurazione, custodia degli immobili destinati ai fini sociali nonche' spese per seminari, convegni ed altre attivita' promozionali purche' strettamente collegate ai fini sociali. 3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative al personale. 4. Per ottenere i finanziamenti le cooperative sociali devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, entro il mese di febbraio domanda in carta legale corredata da: 1) preventivo di spesa; 2) certificato d'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale; 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi. 6. I contributi sono erogati in misura pari all'80% unitamente al provvedimento di concessione e nella restante misura del 20% su presentazione delle relative fatture.