Art. 2.
 
   1.  Il   provento   derivante   dall'alienazione   del   compendio
immobiliare,  di  cui  all'art. 1, sara' introitato sul capitolo 2515
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1993.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 21 gennaio 1993
 
                               BRIZIO