Art. 2. 1. Il provento derivante dall'alienazione del compendio immobiliare, di cui all'art. 1, sara' introitato sul capitolo 2515 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1993. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 21 gennaio 1993 BRIZIO