Art. 2. Norme contabili 1. All'atto dell'approvazione del provvedimento annuale di riparto dei fondi di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle eventuali quote integrative a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale determina l'entita' annua presumibile della spesa per l'assistenza farmaceutica di ciascuna Unita' sanitaria locale ed attribuisce il relativo finanziamento: a) in termini di competenza alla singola Unita' locale, per le iscrizioni di bilancio di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443; b) in termini di cassa all'Unita' sanitaria locale capofila ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sia per la quota di finanziamento di propria competenza, sia per le quote relative alle Unita' sanitarie locali ricadenti nel suo ambito territoriale. 2. Sono fatte salve le funzioni di controllo delle Unita' sanitarie locali sulla spesa farmaceutica. 3. Nei limiti complessivi del finanziamento attribuitole ai sensi della lett. b) del primo comma, l'Unita' sanitaria locale capofila provvede al pagamento delle farmacie convenzionate con le quote ad essa traferite ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, nel rispetto delle norme procedurali fissate dall'accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie previsto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 4. Il ritardo non imputabile nell'adempimento del debito da parte dell'Unita' sanitaria locale capofila rispetto al termine previsto dall'accordo nazionale unico per l'assistenza farmaceutica comporta la liquidazione con valuta del giorno corrispondente al termine di scadenza. 5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al titolare di farmacia che compia atti volti a costituire in mora l'Amministrazione, ovvero compia atti tendenti a far valere in giudizio le proprie pretese nei confronti della stessa Amministrazione.