Art. 2.
                           Norme contabili
 
   1. All'atto dell'approvazione del provvedimento annuale di riparto
dei fondi di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e delle eventuali quote integrative a carico del bilancio  regionale,
la Giunta regionale determina l'entita' annua presumibile della spesa
per  l'assistenza farmaceutica di ciascuna Unita' sanitaria locale ed
attribuisce il relativo finanziamento:
     a) in termini di competenza alla singola Unita' locale,  per  le
iscrizioni  di  bilancio  di  cui  all'articolo 4, secondo comma, del
decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443;
     b)  in  termini di cassa all'Unita' sanitaria locale capofila ai
sensi dell'articolo 1 della presente  legge,  sia  per  la  quota  di
finanziamento  di  propria competenza, sia per le quote relative alle
Unita' sanitarie locali ricadenti nel suo ambito territoriale.
   2.  Sono  fatte  salve  le  funzioni  di  controllo  delle  Unita'
sanitarie locali sulla spesa farmaceutica.
   3.  Nei limiti complessivi del finanziamento attribuitole ai sensi
della lett. b) del primo comma, l'Unita'  sanitaria  locale  capofila
provvede  al  pagamento  delle farmacie convenzionate con le quote ad
essa traferite ai sensi dell'art. 21 della legge regionale  8  luglio
1981,   n.   19,   nel   rispetto  delle  norme  procedurali  fissate
dall'accordo nazionale unico per la disciplina dei  rapporti  con  le
farmacie  previsto  dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
   4. Il ritardo non imputabile nell'adempimento del debito da  parte
dell'Unita'  sanitaria  locale  capofila rispetto al termine previsto
dall'accordo nazionale unico per l'assistenza  farmaceutica  comporta
la  liquidazione  con  valuta del giorno corrispondente al termine di
scadenza.
   5. La disposizione di cui al comma precedente non  si  applica  al
titolare  di  farmacia  che  compia  atti  volti a costituire in mora
l'Amministrazione, ovvero  compia  atti  tendenti  a  far  valere  in
giudizio    le   proprie   pretese   nei   confronti   della   stessa
Amministrazione.