Art. 3.
                         Protocollo d'intesa
 
   1. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle norme della
presente legge sul territorio regionale  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigolre della stessa, la Giunta regionale promuove
con  le  organizzazioni  sindacali  di categoria la conclusione di un
protocollo d'intesa avente ad oggetto:
     a) l'eliminazione graduale e  concordata  del  debito  pregresso
anche  alla luce delle disponibilita' finanziarie acquisibili in base
al decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19
novembre 1990, n. 334;
     b) la soluzione extragiudiziale, entro i limiti consentiti dallo
stato del procedimento, delle cause in  corso  tendenti  al  recupero
coattivo  dei  crediti, sulla base di quanto convenuto ai sensi della
precedente lettera a);
     c)   la   sospensione   concordata   del   processo   esecutivo,
dell'esecuzione  e  degli  atti  esecutivi  concernenti  il  recupero
coattivo dei crediti dovuti dalle Unita' sanitarie locali a titolo di
inadempimento, interessi  di  mora,  rivalutazione  monetaria,  spese
legali;
     d)  le  modalita' di attuazione dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94;
     e) l'individuazione di procedure trimestrali di  verifica  della
spesa farmaceutica, finalizzate al suo contenimento, nel rispetto dei
livelli di assistenza.