Art. 3. Protocollo d'intesa 1. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle norme della presente legge sul territorio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigolre della stessa, la Giunta regionale promuove con le organizzazioni sindacali di categoria la conclusione di un protocollo d'intesa avente ad oggetto: a) l'eliminazione graduale e concordata del debito pregresso anche alla luce delle disponibilita' finanziarie acquisibili in base al decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334; b) la soluzione extragiudiziale, entro i limiti consentiti dallo stato del procedimento, delle cause in corso tendenti al recupero coattivo dei crediti, sulla base di quanto convenuto ai sensi della precedente lettera a); c) la sospensione concordata del processo esecutivo, dell'esecuzione e degli atti esecutivi concernenti il recupero coattivo dei crediti dovuti dalle Unita' sanitarie locali a titolo di inadempimento, interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali; d) le modalita' di attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94; e) l'individuazione di procedure trimestrali di verifica della spesa farmaceutica, finalizzate al suo contenimento, nel rispetto dei livelli di assistenza.