Art. 4.
               Disposizioni per la prima applicazione
 
   1.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 2 della
presente  legge  e'  differita  al  momento  della  conclusione   del
protocollo d'intesa previsto dall'articolo precedente.
   2.  Entro  trenta giorni dalla data di stipulazione del protocollo
d'intesa la Giunta  regionale  adegua  il  provvedimento  annuale  di
riparto  previsto  dall'articolo  51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, alle disposizioni di cui al precedente articolo  2.  Sono  fatti
comunque salvi i provvedimenti di trasferimento di fondi gia' emanati
a tale data.
   3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  precedente l'Assessore
dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, su conforme  deliberazione
della   Giunta   regionale   emana   direttive   sulle  modalita'  di
applicazione tecnico-contabile della presente legge in relazione alla
gestione del bilancio delle Unita' sanitarie locali.