Art. 4. Disposizioni per la prima applicazione 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge e' differita al momento della conclusione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo precedente. 2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione del protocollo d'intesa la Giunta regionale adegua il provvedimento annuale di riparto previsto dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle disposizioni di cui al precedente articolo 2. Sono fatti comunque salvi i provvedimenti di trasferimento di fondi gia' emanati a tale data. 3. Entro il termine di cui al comma precedente l'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale emana direttive sulle modalita' di applicazione tecnico-contabile della presente legge in relazione alla gestione del bilancio delle Unita' sanitarie locali.