Art. 5.
                       S o s t i t u z i o n i
 
   1. All'articolo 15 della legge regionale 27 aprile  1984,  n.  12,
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
   "Il  servizio  farmaceutico  di  cui  al comma precedente - previa
autorizzazione della competente Unita' sanitaria locale - puo'  essee
assicurato   anche   tramite  sostituzioni  fra  titolari  o  gestori
provvisori di farmacie vicine. In tale ipotesi  l'orario  settimanale
delle  farmacie  il cui titolare assicura la sostituzione, e' ridotto
di un numero di ore pari a quelle di apertura  della  farmacia  nella
quale avviene la sostituzione".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e  di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 18 gennaio 1993
 
                               CABRAS