Art. 5. S o s t i t u z i o n i 1. All'articolo 15 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Il servizio farmaceutico di cui al comma precedente - previa autorizzazione della competente Unita' sanitaria locale - puo' essee assicurato anche tramite sostituzioni fra titolari o gestori provvisori di farmacie vicine. In tale ipotesi l'orario settimanale delle farmacie il cui titolare assicura la sostituzione, e' ridotto di un numero di ore pari a quelle di apertura della farmacia nella quale avviene la sostituzione". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 18 gennaio 1993 CABRAS