Art. 6.
                    Principi e finalita' generali
 
   1. I sindaci sulla base degli indirizzi  di  cui  all'art.  5,  3›
comma  esercitano i compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 36,
terzo comma, della legge 8 giugno 1990,  n.  142  in  conformita'  ai
seguenti principi e finalita' generali:
     a)  gli  orari  degli  uffici, dei servizi e delle attivita' che
svolgono servizio di sportello al pubblico devono essere  organizzati
al  fine  di  non coincidere per almeno due giorni alla settimana con
gli orari della maggioranza delle altre attivita' lavorative;
     b) gli orari dei servizi alla persona debbono tener conto  degli
orari  della  maggioranza delle altre attivita' lavorative al fine di
essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici;
     c)  gli  orari  delle  attivita'   commerciali   devono   essere
organizzati  in  modo  tale  da  non  far  coincidere,  per tutti gli
esercizi relativi ad un singolo  ramo  di  attivita',  gli  orari  di
chiusura, di apertura e i turni di riposo.
   2.  Sulla  attivita'  di cui al comma precedente, sono sentite, le
associazioni femminili, quindi le categorie  economiche  interessate,
le  organizzazioni  dei  sindacati  dei  lavoratori,  le associazioni
costituite a difesa dei consumatori e degli utenti.
   3. Il comune promuove, inoltre, le opportune  consultazioni  della
popolazione ai sensi del capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142.