Art. 7.
                         C o n t r i b u t i
 
   1.  La  regione  concede  ai comuni con oltre 10 mila abitanti che
svolgono  attivita'   di   ricerca   e   documentazione   finalizzata
all'esercizio  delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett. a) e
b), contributi fino al 60% delle spese ritenute ammissibili.
   2. I contributi di cui al comma  precedente  riguardano  attivita'
dei  comuni,  e  provvedimenti  conseguenti  per  ricerche o indagini
statistiche in  materia  di  urbanistica,  circolazione  e  traffico,
organizzazione  degli  orari  e  dei  servizi, ivi compresi eventuali
incarichi professionali commissionati.
   3. I comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo di
ogni anno, domanda alla giunta regionale per ottenere  i  contributi;
la  giunta  regionale predispone entro i tre mesi successivi un piano
per l'erogazione dei medesimi ed una relazione sull'attivita'  svolta
dai  comuni.  Il  consiglio  regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, approva il piano presentato dalla giunta.
   4.  Dopo  l'accoglimento  delle  domande  alla  liquidazione   dei
contributi   provvede   la   giunta  regionale  secondo  le  seguenti
modalita':
     a) 30% del contributo regionale previa deliberazione comunale di
affidamento della ricerca;
     b)  30% all'atto del provvedimento di accettazione dei risultati
della ricerca da parte del comune;
     c) 40% all'atto dell'adozione dei  provvedimenti  conseguenti  a
norma dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990.
   5.  Le  ricerche  finanziate  dalla  regione ai sensi del presente
articolo confluiscono nella banca dati di cui al precedente art. 3.
   6. I contributi sono concessi anche ai comuni con meno di 10  mila
abitanti  quando, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, si associano nelle forme previste  dalla  legge  8
giugno  1990,  n. 142 fino a raggiungere almeno il numero di abitanti
suddetto.