Art. 7. C o n t r i b u t i 1. La regione concede ai comuni con oltre 10 mila abitanti che svolgono attivita' di ricerca e documentazione finalizzata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett. a) e b), contributi fino al 60% delle spese ritenute ammissibili. 2. I contributi di cui al comma precedente riguardano attivita' dei comuni, e provvedimenti conseguenti per ricerche o indagini statistiche in materia di urbanistica, circolazione e traffico, organizzazione degli orari e dei servizi, ivi compresi eventuali incarichi professionali commissionati. 3. I comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda alla giunta regionale per ottenere i contributi; la giunta regionale predispone entro i tre mesi successivi un piano per l'erogazione dei medesimi ed una relazione sull'attivita' svolta dai comuni. Il consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano presentato dalla giunta. 4. Dopo l'accoglimento delle domande alla liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale secondo le seguenti modalita': a) 30% del contributo regionale previa deliberazione comunale di affidamento della ricerca; b) 30% all'atto del provvedimento di accettazione dei risultati della ricerca da parte del comune; c) 40% all'atto dell'adozione dei provvedimenti conseguenti a norma dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990. 5. Le ricerche finanziate dalla regione ai sensi del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui al precedente art. 3. 6. I contributi sono concessi anche ai comuni con meno di 10 mila abitanti quando, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, si associano nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino a raggiungere almeno il numero di abitanti suddetto.