Art. 8.
                          Norme transitorie
 
   1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge  il
consiglio  regionale,  su  proposta  della giunta, approva i progetti
relativi  alle  attivita'  di  cui  all'art.  3  ed  il   piano   per
l'erogazione  dei  contributi  ai  comuni ai sensi dell'art. 7, terzo
comma.