Art. 2.
                 Integrazioni e modifiche alla legge
                  provinciale 30 aprile 1991, n. 13
 
   1.  Alla  fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "e  le
comunita'  comprensoriali.  Sono  denominati enti gestori dei servizi
sociali  i  comuni,  i   consorzi   tra   comuni   e   le   comunita'
comprensoriali,   che  gestiscono  servizi  sociali  ai  sensi  della
presente legge".
   2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 13/1991,
e' cosi' sostituito:
    "1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate  in  forma
singola,  consorziata  o  mediante  delega o subdelega alle comunita'
comprensoriali istituite ai sensi della legge  provinciale  20  marzo
1991, n. 7".
   3.  Negli  articoli  5,  comma  4,  e  18,  comma  2  della  legge
provinciale n. 13/1991, le parole "comune  o  consorzio  tra  comuni"
sono sostituite dalle parole "ente gestore".
   4.  Nella  lettera  h)  del  comma  1 dell'articolo 11 della legge
provinciale n. 13/1991 le parole "in caso di delega" sono soppresse.
   5. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 13/1991
le parole "i comuni singoli  o  consorziati"  sono  sostituite  dalle
parole "gli enti gestori dei servizi sociali".
   6. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 13/1991
le  parole  "i  comuni  e loro consorzi" sono sostituite dalle parole
"gli enti gestori dei servizi sociali"; nei commi 2, 3 e 5 le  parole
"comuni  o  loro  consorzi" sono sotituite dalle parole "enti gestori
dei servizi sociali".
   7. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991
le parole "consorzi tra comuni" sono sostituite  dalle  parole  "enti
gestori dei servizi sociali".
   8.  Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991
e' cosi' sostituito:
    "4. I beni immobili di proprieta' della  Provincia  destinati  ai
servizi,  la  cui  gestione  viene  delegata  ai comuni, sono messi a
disposizioni degli enti gestori dei servizi delegati."
   9. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991
le  parole  "i  comuni  o  consorzi tra comuni" sono sostituite dalle
parole "gli enti gestori dei servizi sociali".
   10. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale
n. 13/1991 e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dalla stessa
data gli enti delegati alla gestione dei servizi  sociali  subentrano
nei  rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano
comunque attinenti ai servizi delegati".
   11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale
n. 13/1991 e' aggiunto il seguente periodo: "e dei consorzi  comunali
gia' gestori dei servizi di aiuto domiciliare".