Art. 2. Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunti i seguenti periodi: "e le comunita' comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunita' comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge". 2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 13/1991, e' cosi' sostituito: "1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunita' comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7". 3. Negli articoli 5, comma 4, e 18, comma 2 della legge provinciale n. 13/1991, le parole "comune o consorzio tra comuni" sono sostituite dalle parole "ente gestore". 4. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "in caso di delega" sono soppresse. 5. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "i comuni singoli o consorziati" sono sostituite dalle parole "gli enti gestori dei servizi sociali". 6. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "i comuni e loro consorzi" sono sostituite dalle parole "gli enti gestori dei servizi sociali"; nei commi 2, 3 e 5 le parole "comuni o loro consorzi" sono sotituite dalle parole "enti gestori dei servizi sociali". 7. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "consorzi tra comuni" sono sostituite dalle parole "enti gestori dei servizi sociali". 8. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991 e' cosi' sostituito: "4. I beni immobili di proprieta' della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizioni degli enti gestori dei servizi delegati." 9. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "i comuni o consorzi tra comuni" sono sostituite dalle parole "gli enti gestori dei servizi sociali". 10. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dalla stessa data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano nei rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano comunque attinenti ai servizi delegati". 11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 e' aggiunto il seguente periodo: "e dei consorzi comunali gia' gestori dei servizi di aiuto domiciliare".