Art. 3.
                              Personale
 
   1.  Il  personale  addetto alle attivita' sociali il cui esercizio
viene  delegato  dagli  enti  comunali  di   assistenza   singoli   o
consorziati  e  dai  comuni  singoli  o  consorziati  alle  comunita'
comprensoriali, e' trasferito alle  comunita'  stesse,  nel  rispetto
della posizione giuridico-economica acquisita.