Art. 10. Esperti nel settore industriale 1. Nell'ambito dell'azione di sviluppo e di promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in favore delle strutture industriali della provincia, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia la Giunta puo' avvalersi della consulenza di esperti, sia interni che esterni all'amministrazione, a seconda delle diverse discipline, con il compito di: a) formulare pareri sui progetti di ricerca, di sviluppo e sulle altre iniziative previste dalla presente legge; b) aggiornare le conoscenze tecnologiche locali nei diversi comparti di specializzazione; c) agire da formatori nelle iniziative promosse dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 8; d) collaborare nel coordinamento e nello sviluppo dei progetti e delle ricerche riguardanti il settore industriale, finanziati ai sensi della presente legge. 2. Gli esperti sono scelti, salvo casi eccezionali, nelle seguenti discipline: a) meccanica, oleodinamica, fisica, chimica, biologia; b) informatica, robotica; c) design industriale, promozione e pubblicita'; d) marketing, finanza, gestione e organizzazione delle imprese; e) qualita' aziendale. 3. Per gli interventi ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 dovra' essere chiesto un parere tecnico rispettivamente alle ripatizioni competenti per l'energia e per la tutela dell'ambiente.