Art. 10.
                   Esperti nel settore industriale
 
   1.   Nell'ambito   dell'azione   di   sviluppo   e  di  promozione
dell'innovazione  tecnologica  e  della  ricerca  in   favore   delle
strutture  industriali  della  provincia,  su proposta dell'assessore
provinciale competente in materia  la  Giunta  puo'  avvalersi  della
consulenza di esperti, sia interni che esterni all'amministrazione, a
seconda delle diverse discipline, con il compito di:
     a) formulare pareri sui progetti di ricerca, di sviluppo e sulle
altre iniziative previste dalla presente legge;
     b)  aggiornare  le  conoscenze  tecnologiche  locali nei diversi
comparti di specializzazione;
     c) agire da formatori nelle iniziative promosse dalla Provincia,
ai sensi dell'articolo 8;
     d) collaborare nel coordinamento e nello sviluppo dei progetti e
delle ricerche riguardanti  il  settore  industriale,  finanziati  ai
sensi della presente legge.
   2. Gli esperti sono scelti, salvo casi eccezionali, nelle seguenti
discipline:
     a) meccanica, oleodinamica, fisica, chimica, biologia;
     b) informatica, robotica;
     c) design industriale, promozione e pubblicita';
     d) marketing, finanza, gestione e organizzazione delle imprese;
     e) qualita' aziendale.
   3.  Per  gli  interventi ai sensi della lettera e) dell'articolo 2
dovra'  essere  chiesto  un  parere  tecnico   rispettivamente   alle
ripatizioni competenti per l'energia e per la tutela dell'ambiente.