Art. 11. Norma transitoria 1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici le iniziative di promozione delle attivita' industriali per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, prima della data di entrata in vigore della presente legge e rimasta inevasa. 2. Per le procedure in corso per gli enti senza scopo di lucro e' richiesta la documentazione fino alla concorrenza del contributo.