Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   1.  Nella  prima  applicazione della presente legge possono essere
ammesse ai benefici  le  iniziative  di  promozione  delle  attivita'
industriali  per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della
legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, prima della data  di  entrata
in vigore della presente legge e rimasta inevasa.
   2.  Per le procedure in corso per gli enti senza scopo di lucro e'
richiesta la documentazione fino alla concorrenza del contributo.