Art. 13.
  Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali
 
   1.  Al  fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente
avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale,  economico,
culturale  e  scientifico  da  parte della pubblica amministrazione e
degli  operatori  economici  e  sociali   operanti   nel   territorio
provinciale  e  nell'ottica  della  migliore  integrazione futura nel
mercato  unico  europeo,  la  Giunta  provinciale   di   Bolzano   e'
autorizzata  a concedere alla SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio
delle telecomunicazioni p.a. - contributi per  interventi  strategici
di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni
di   proprieta'   della   concessionaria   SIP   medesima,   mediante
l'estensione della tecnica  numerica  agli  impianti  del  territorio
provinciale,   la   predisposizione   di   reti  in  fibra  ottica  e
l'introduzione di un servizio pilota  ISDN  nonche'  eventuali  altre
applicazioni   in  via  di  elaborazione  nell'ambito  della  ricerca
tecnologica.
   2. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  disposto  dal  comma  1  i
rapporti  giuridici ed economici tra la Provincia Autonoma di Bolzano
e la SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle  Telecomunicazioni
p.a.  -  sono  regolati  da  apposita  convenzione. Detta convenzione
prevede:
     a) un "Progetto Triennale" che descriva gli interventi, per  gli
anni   1992-1994,   per   l'innovazione  tecnologica  della  rete  di
telecomunicazione  nel  territorio  della   provincia   di   Bolzano,
predisposto  dalla  SIP  -  Societa'  Italiana  per l'Esercizio delle
Telecomunicazioni p.a. Il progetto, aggiornabile  di  anno  in  anno,
indica  in  particolare  gli  obiettivi  generali, le tipologie degli
interventi, le relative previsioni di  spesa  nonche'  le  potenziali
applicazioni  e  le  connesse  indicazioni  operative  di utilizzo in
armonia con la priorita' e le esigenze del territorio provinciale;
     b) le modalita' di attuazione del progetto triennale mediante un
piano esecutivo  annuale  o  per  ciascun  anno  di  riferimento  del
progetto medesimo;
     c)  le  modalita'  di  concessione  ed erogazione del contributo
annuale, anche in via anticipata, in  ragione  della  rendicontazione
della spesa sostenuta.
   3.  I  contributi annuali di cui al comma 1 sono determinati nella
forma di contributi annui, in misura non superiore al sei  per  cento
della  spesa  ammessa  per  ciascun piano esecutivo, per la durata di
otto anni.
   4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per tutte le opere
realizzate e/o in corso di realizzazione a partire dalla data del  1›
gennaio 1992.
   5.  Per  gli  impianti  realizzati  ai sensi del presente articolo
resta ferma la competenza degli organi dello  Stato  in  ordine  alla
valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia.
   6. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati
i  limiti  di  impegno di lire 750 milioni a carico di ciascuno degli
esercizi finanziari 1992,1993 e 1994. Le relative annualita'  saranno
iscritte  nel  bilancio  provinciale nella seguente misura: anno 1992
lire 750 milioni; anno 1993 lire 1.500  milioni;  dall'anno  1994  al
1999  lire 2.250 milioni; anno 2000 lire 1.500 milioni; anno 201 lire
750 milioni.
   7.  Alla  copertura  degli oneri indicati al comma 6, si provvede:
per l'anno finanziario 1992 mediante riduzione per lire  750  milioni
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, numero
151, lettera a), della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, e dello
stanziamento  iscritto  al  capitolo  73040 dello stato di previsione
della  spesa;  per  il  biennio  1993-1994   mediante   utilizzo   di
corrispondenti  quote  dello  stanziamento  previsto  alla sezione 7,
settore 7.3, lettera b.2), del bilancio  pluriennale  1992-1994;  per
gli    esercizi   finanziari   successivi   mediante   corrispondenti
stanziamenti nei bilanci della Provincia.