Art. 13. Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali 1. Al fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale, economico, culturale e scientifico da parte della pubblica amministrazione e degli operatori economici e sociali operanti nel territorio provinciale e nell'ottica della migliore integrazione futura nel mercato unico europeo, la Giunta provinciale di Bolzano e' autorizzata a concedere alla SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle telecomunicazioni p.a. - contributi per interventi strategici di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni di proprieta' della concessionaria SIP medesima, mediante l'estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e l'introduzione di un servizio pilota ISDN nonche' eventuali altre applicazioni in via di elaborazione nell'ambito della ricerca tecnologica. 2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 i rapporti giuridici ed economici tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a. - sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione prevede: a) un "Progetto Triennale" che descriva gli interventi, per gli anni 1992-1994, per l'innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della provincia di Bolzano, predisposto dalla SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a. Il progetto, aggiornabile di anno in anno, indica in particolare gli obiettivi generali, le tipologie degli interventi, le relative previsioni di spesa nonche' le potenziali applicazioni e le connesse indicazioni operative di utilizzo in armonia con la priorita' e le esigenze del territorio provinciale; b) le modalita' di attuazione del progetto triennale mediante un piano esecutivo annuale o per ciascun anno di riferimento del progetto medesimo; c) le modalita' di concessione ed erogazione del contributo annuale, anche in via anticipata, in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta. 3. I contributi annuali di cui al comma 1 sono determinati nella forma di contributi annui, in misura non superiore al sei per cento della spesa ammessa per ciascun piano esecutivo, per la durata di otto anni. 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per tutte le opere realizzate e/o in corso di realizzazione a partire dalla data del 1 gennaio 1992. 5. Per gli impianti realizzati ai sensi del presente articolo resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine alla valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia. 6. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1992,1993 e 1994. Le relative annualita' saranno iscritte nel bilancio provinciale nella seguente misura: anno 1992 lire 750 milioni; anno 1993 lire 1.500 milioni; dall'anno 1994 al 1999 lire 2.250 milioni; anno 2000 lire 1.500 milioni; anno 201 lire 750 milioni. 7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, si provvede: per l'anno finanziario 1992 mediante riduzione per lire 750 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, numero 151, lettera a), della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 73040 dello stato di previsione della spesa; per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 7, settore 7.3, lettera b.2), del bilancio pluriennale 1992-1994; per gli esercizi finanziari successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci della Provincia.