Art. 14.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
sono utilizzati gli  stanziamenti  di  bilancio,  che  risultino  non
impegnati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  stessa,
destinati all'attuazione della legge provinciale 11  marzo  1986,  n.
13, abrogata con l'articolo 16.
   2.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo 7 della presente
legge sono altresi' utilizzate le disponibilita' finanziarie che alla
data di cui al comma 1 risultino sul  fondo  di  rotazione  ai  sensi
della  legge  provinciale n. 13/86, nonche' gli importi derivanti dai
rimborsi delle rate di ammortamento dei mutui concessi.
   3.  Le  spese  per  l'attuazione  della  presente  legge   saranno
stabilite, a partire dal 1994, dalla legge finanziaria annuale.