Art. 14. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono utilizzati gli stanziamenti di bilancio, che risultino non impegnati alla data di entrata in vigore della legge stessa, destinati all'attuazione della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, abrogata con l'articolo 16. 2. Per gli interventi previsti dall'articolo 7 della presente legge sono altresi' utilizzate le disponibilita' finanziarie che alla data di cui al comma 1 risultino sul fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale n. 13/86, nonche' gli importi derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento dei mutui concessi. 3. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite, a partire dal 1994, dalla legge finanziaria annuale.