Art. 2.
                        Ambiti di intervento
 
   1. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:
     a) ricerca di base;
     b) ricerca applicata;
     c) progettazione e automazione assistite da computer;
     d) acquisizione di know-how  di  tecnologie  di  processo  e  di
prodotto;
     e)  sviluppo  ed  applicazione  di  tecnologie  di processo e di
prodotto che  comportino  risparmio  energetico,  minimizzazione  dei
rifiuti  industriali  e  artigianali,  riciclo di materiali e piu' in
generale il minore impatto ambientale possibile;
     f) sviluppo di prototipi e preserie;
     g) promozione, potenziamento e finanziamento di attivita' di cui
all'art. 8;
     h) sostegno delle iniziative rivolte esclusivamente al lancio di
un prodotto e alla progettazione della sua commercializzazione;
     i) promozione e sostegno di centri di ricerca;
     j) traferimento di know-how per  l'aumento  delle  produttivita'
tramite  progetti di razionalizzazione, tecnologie innovative, indus-
trial engineering e riduzione dei costi generali  allo  scopo  di  un
rafforzamento a lungo termine nel contesto internazionale;
     k) progetti per il miglioramento dei sistemi di qualita' al fine
di raggiungere la certificazione di qualita', compresi tutti gli atti
preparatori   ad  essa  connessi.  La  certificazione  dovra'  essere
rilasciata  da  organismi  o  laboratori  accreditati   dal   sistema
nazionale e/o internazionale.