Art. 2. Ambiti di intervento 1. Gli ambiti di intervento sono i seguenti: a) ricerca di base; b) ricerca applicata; c) progettazione e automazione assistite da computer; d) acquisizione di know-how di tecnologie di processo e di prodotto; e) sviluppo ed applicazione di tecnologie di processo e di prodotto che comportino risparmio energetico, minimizzazione dei rifiuti industriali e artigianali, riciclo di materiali e piu' in generale il minore impatto ambientale possibile; f) sviluppo di prototipi e preserie; g) promozione, potenziamento e finanziamento di attivita' di cui all'art. 8; h) sostegno delle iniziative rivolte esclusivamente al lancio di un prodotto e alla progettazione della sua commercializzazione; i) promozione e sostegno di centri di ricerca; j) traferimento di know-how per l'aumento delle produttivita' tramite progetti di razionalizzazione, tecnologie innovative, indus- trial engineering e riduzione dei costi generali allo scopo di un rafforzamento a lungo termine nel contesto internazionale; k) progetti per il miglioramento dei sistemi di qualita' al fine di raggiungere la certificazione di qualita', compresi tutti gli atti preparatori ad essa connessi. La certificazione dovra' essere rilasciata da organismi o laboratori accreditati dal sistema nazionale e/o internazionale.