Art. 3.
                         Mezzi di intervento
 
   1.  Le  iniziative  rientranti  negli  ambiti di intervento di cui
all'articolo 2 possono  beneficiare  in  alternativa  delle  seguenti
provvidenze:
     a)  concessione di mutui a tasso agevolato a carico del fondo di
ricerca  e  sviluppo  di  cui  all'articolo  7,  limitatamente   agli
interventi   che   comportino   una  spesa  riconosciuta  ammissibile
superiore a quattrocentocinquanta milioni di lire, e fino al settanta
per cento della medesima;
     b) contributi in conto  capitale  per  importi  di  investimento
inferiori  ai  quattrocentocinquanta  milioni  di  lire, in favore di
imprese o associazioni di imprese, fino ad un massimo  del  cinquanta
per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
   2.  Per  i  mutui di cui alla lettera a) del comma 1 la misura del
tasso di interesse a carico dei beneficiari non puo' essere inferiore
al venticinque per cento del prime-rate al momento della delibera  di
concessione  qualora  si  tratti  di imprese. La durata del mutuo non
puo'  essere  superiore  a  sette  anni,  compreso  il   periodo   di
preammortamento.
   3. Possono essere ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese
che  nei due anni precedenti la domanda avevano il bilancio in attivo
o in pareggio.
   4. I progetti di ricerca non possono comunque  eccedere  per  ogni
impresa  la  spesa  annua  di venti milioni di lire per addetto per i
successivi cinquanta dipendenti  e  di  dieci  milioni  di  lire  per
addetto per ogni dipendente oltre il centesimo.
   5.  La  Giunta provinciale puo' ammettere le imprese a beneficiare
delle provvidenze anche in deroga a quanto disposto nei commi 3 e  4,
previo  parere  favorevole  di  uno  o  piu'  esperti nello specifico
settore,  qualora  sussista  la  probabilita'   di   assolvere   alla
condizione di cui al comma 3 entro due anni.
   6. L'acquisto di brevetti, il cui utilizzo sia previsto in aziende
industriali  situate  in provincia, e' finanziabile solo nella misura
in cui sia prevedibile la loro positiva incidenza sull'occupazione  o
qualora  i  relativi  prodotti  vengano  a sostituire nell'insieme di
quelli dell'azienda proponente una quota di fatturato in  decremento,
dovuto a prodotti maturi o a mercati saturi.
   7.  La  Giunta provinciale puo' aggiornare annualmente gli importi
di spesa di cui ai  commi  1  e  4  entro  il  limite  massimo  delle
variazioni  in  aumento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.