Art. 3. Mezzi di intervento 1. Le iniziative rientranti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 possono beneficiare in alternativa delle seguenti provvidenze: a) concessione di mutui a tasso agevolato a carico del fondo di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 7, limitatamente agli interventi che comportino una spesa riconosciuta ammissibile superiore a quattrocentocinquanta milioni di lire, e fino al settanta per cento della medesima; b) contributi in conto capitale per importi di investimento inferiori ai quattrocentocinquanta milioni di lire, in favore di imprese o associazioni di imprese, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 2. Per i mutui di cui alla lettera a) del comma 1 la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non puo' essere inferiore al venticinque per cento del prime-rate al momento della delibera di concessione qualora si tratti di imprese. La durata del mutuo non puo' essere superiore a sette anni, compreso il periodo di preammortamento. 3. Possono essere ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese che nei due anni precedenti la domanda avevano il bilancio in attivo o in pareggio. 4. I progetti di ricerca non possono comunque eccedere per ogni impresa la spesa annua di venti milioni di lire per addetto per i successivi cinquanta dipendenti e di dieci milioni di lire per addetto per ogni dipendente oltre il centesimo. 5. La Giunta provinciale puo' ammettere le imprese a beneficiare delle provvidenze anche in deroga a quanto disposto nei commi 3 e 4, previo parere favorevole di uno o piu' esperti nello specifico settore, qualora sussista la probabilita' di assolvere alla condizione di cui al comma 3 entro due anni. 6. L'acquisto di brevetti, il cui utilizzo sia previsto in aziende industriali situate in provincia, e' finanziabile solo nella misura in cui sia prevedibile la loro positiva incidenza sull'occupazione o qualora i relativi prodotti vengano a sostituire nell'insieme di quelli dell'azienda proponente una quota di fatturato in decremento, dovuto a prodotti maturi o a mercati saturi. 7. La Giunta provinciale puo' aggiornare annualmente gli importi di spesa di cui ai commi 1 e 4 entro il limite massimo delle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.