Art. 4. Domande e documentazione 1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio provinciale ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo, di seguito indicato come ufficio, corredate da: a) un progetto che definisca tutti gli aspetti tecnici, economici e di mercato, nonche' i tempi di realizzazione dell'iniziativa; b) una esauriente relazione economica sulla situazione dell'impresa; c) una relazione tecnica riguardante l'oggetto della ricerca, i suoi aspetti innovativi, nonche' i costi dettagliati; d) una relazione economica inerente agli effetti che la ricerca avra' nella gestione dell'impresa; e) le documentazioni commerciali sulla rispondenza dell'iniziativa rispetto alla domanda di mercato. 2. Nella domanda di cui al comma 1 vanno indicati gli esperti responsabili del progetto nonche' i nominativi dei tecnici o laureandi, che partecipano eventualmente all'iniziativa. 3. La Giunta provinciale puo' specificare i contenuti della documentazione prevista nel comma 1. 4. Su richiesta dell'ufficio, le imprese esibiscono i bilanci relativi all'ultimo quadriennio e forniscono dati e documenti per consentire l'accertamento della solidita' economica e finanziaria. 5. Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori. 6. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi. In casi particolari la Giunta provinciale puo' ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi dalla Giunta.