Art. 5.
                    Concessione delle provvidenze
 
   1. Il mutuo ed il contributo a fondo perduto di ricerca e sviluppo
vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale,  che  ne
fissa  l'entita',  la  durata,  le  modalita'  di  rimborso, le altre
condizioni della concessione, nonche'  eventualmente  il  periodo  di
pre-ammortamento, su proposta dell'assessore competente in materia.
   2.  L'assessore  provinciale  competente in materia, a seconda dei
risultati dell'istruttoria, puo' richiedere il parere di uno  o  piu'
esperti, a seconda della specifica disciplina.
   3.  Divenuti  esecutivi  i provvedimenti di mutuo o contributo, su
richiesta   dei   beneficiari   puo'   essere   corrisposto,   dietro
presentazione di idonee garanzie, un acconto nella misura massima del
cinquanta  per  cento  dell'importo  assegnato. La liquidazione delle
somme  residue  avviene  successivamente  alla  realizzazione   delle
iniziative ammesse ai benefici della presente legge.
   4.  Ogni  tre  anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio un
rapporto sull'esito dei progetti conclusi.