Art. 5. Concessione delle provvidenze 1. Il mutuo ed il contributo a fondo perduto di ricerca e sviluppo vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, che ne fissa l'entita', la durata, le modalita' di rimborso, le altre condizioni della concessione, nonche' eventualmente il periodo di pre-ammortamento, su proposta dell'assessore competente in materia. 2. L'assessore provinciale competente in materia, a seconda dei risultati dell'istruttoria, puo' richiedere il parere di uno o piu' esperti, a seconda della specifica disciplina. 3. Divenuti esecutivi i provvedimenti di mutuo o contributo, su richiesta dei beneficiari puo' essere corrisposto, dietro presentazione di idonee garanzie, un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge. 4. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio un rapporto sull'esito dei progetti conclusi.