Art. 6.
                          Spese ammissibili
 
   1. Le provvidenze sono concesse per  le  spese  sostenute  per  la
ricerca,  le  consulenze, le analisi, le certificazioni, le prove e i
collaudi - che l'ufficio ammette sulla base  di  una  valutazione  di
congruita' di ragionevolezza.
   2.  Saranno  valutate  con  particolare  favore  le  iniziative di
ricerca delle imprese situate in comuni strutturalmente deboli.