Art. 6. Spese ammissibili 1. Le provvidenze sono concesse per le spese sostenute per la ricerca, le consulenze, le analisi, le certificazioni, le prove e i collaudi - che l'ufficio ammette sulla base di una valutazione di congruita' di ragionevolezza. 2. Saranno valutate con particolare favore le iniziative di ricerca delle imprese situate in comuni strutturalmente deboli.