Art. 8. Iniziative particolari 1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalita' previste dalla presente legge, e' autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative: a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, corsi di specializzazione o aggiornamento per diplomati e laureati, ricerca di mercato, analisi aziendali o di settore; b) studi e consulenze in collaborazione con strutture di ricerca nazionali ed estere, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico a favore delle imprese industriali operanti in provincia; c) studi e consulenze in collaborazione con esperti ed istituti gia' attivi nel settore del trasferimento delle tecnologie; d) commissione di particolari studi e progetti finalizzati all'incremento, al miglioramento o alla riconversione della produzione industriale locale; e) iniziative volte all'informazione e alla sensibilizzazione verso le problematiche della qualita' e alla diffusione della conoscenza delle norme europee in materia.