Art. 8.
                       Iniziative particolari
 
   1. La Giunta provinciale, per  il  perseguimento  delle  finalita'
previste  dalla presente legge, e' autorizzata a gestire direttamente
o  tramite  imprese,  enti  o  associazioni   pubbliche   o   private
qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:
     a)  seminari,  convegni,  congressi,  concorsi di idee, corsi di
specializzazione o aggiornamento per diplomati e laureati, ricerca di
mercato, analisi aziendali o di settore;
     b) studi e consulenze in collaborazione con strutture di ricerca
nazionali ed estere, al fine di assicurare un continuo aggiornamento
scientifico a favore delle imprese industriali operanti in provincia;
     c) studi e consulenze in collaborazione con esperti ed  istituti
gia' attivi nel settore del trasferimento delle tecnologie;
     d)  commissione  di  particolari  studi  e  progetti finalizzati
all'incremento,  al  miglioramento   o   alla   riconversione   della
produzione industriale locale;
     e)  iniziative  volte  all'informazione e alla sensibilizzazione
verso  le  problematiche  della  qualita'  e  alla  diffusione  della
conoscenza delle norme europee in materia.