Art. 9. Progetti di interesse pubblico 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi ad enti pubblici e privati, societa', che operino nel campo della ricerca negli ambiti di intervento definiti all'articolo 2 della presente legge, attuando progetti di interesse pubblico, sui costi delle iniziative, degli investimenti e della gestione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 i contributi possono coprire fino all'ottanta per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile.