Art. 9.
                   Progetti di interesse pubblico
 
   1.  La Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi ad
enti pubblici e  privati,  societa',  che  operino  nel  campo  della
ricerca  negli  ambiti  di  intervento  definiti all'articolo 2 della
presente legge, attuando progetti di interesse  pubblico,  sui  costi
delle  iniziative,  degli  investimenti e della gestione. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 3 i  contributi  possono  coprire  fino
all'ottanta per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile.