IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' abrogato l'articolo 20 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. 3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 2, 3, 17, 18, 19, 22 e 27 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51. 4. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 3/1981, modificato dall'articolo 15 della legge provinciale n. 51/1983, e sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 8/1990, sono cosi' sostituiti: "2. Le commissioni d'esame per la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano sono composte: a) da un direttore o da un insegnante di scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia, quale presidente; b) da due esperti nelle materie di diritto, contabilita', ragioneria ed economia aziendale; c) da un artigiano iscritto al ruolo degli artigiani qualificati. 3. Le commissioni d'esame per la parte tecnico-professionale e pratica dell'esame di maestro artigiano sono composte: a) dal presidente di cui al comma 2, lettera a); b) da due artigiani iscritti al ruolo degli artigiani qualificati per l'attivita' artigiana oggetto dell'esame o per un'attivita' artigiana similare. c) da un insegnante di scuola professionale o di un istituto tecnico superiore o da un libero professionista oppure da un maestro artigiano, esperti nelle materie oggetto d'esame".