Art. 2.
 
   1.  La  presente  legge  non  comporta maggiori spese a carico del
bilancio della Provincia.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 21 dicembre 1992
 
                             DURNWALDER
 
Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'