Art. 2. 1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio della Provincia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 21 dicembre 1992 DURNWALDER Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'