Art. 2.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Ai  trasgressori  delle  disposizioni  previste  al  comma   1
dell'articolo  1,  si  applicano  le sanzioni recate dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella
legge 4 novembre 1987, n. 460.