Art. 3.
                  Controlli - Direttive applicative
 
   1. La Giunta regionale dispone in ordine  ai  controlli  ed  emana
direttive applicative della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 25 gennaio 1993
 
                              GHIRELLI