Art. 3. Controlli - Direttive applicative 1. La Giunta regionale dispone in ordine ai controlli ed emana direttive applicative della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 25 gennaio 1993 GHIRELLI