(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 21 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO con sentenza n. 488 del 16 dicembre 1992 non fondata la quesione di legittimita' costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione di urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attribuzioni delle segreterie particolari del presidente del vicepresidente e di ciascun assessore, cosi' come definite dall'allegato, parte seconda, alla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, le qualifiche funzionali degli organici delle segreterie medesime, con riferimento al contingente numerico definito dal primo comma dell'art. 22 della legge regionale citata, sono stabilite dalla tabella A, allegata alla presente legge.