IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
 
   1.   Sino   all'entrata   in   vigore  della  legge  regionale  di
approvazione del bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario
1993, e comunque non oltre il 30 aprile 1993, e' autorizzato, a norma
dell'art.  46  della  legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 cosi' come
modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 aprile  1989,  n.  8,
l'esercizio   provvisorio  del  bilancio  della  regione  per  l'anno
finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e
delle spese del  progetto  di  legge  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1993 presentato dalla giunta al consiglio regionale.
   2.  E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31
marzo 1978,  n.  34,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la
reiscrizione  delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o
della CEE con vincolo di destinazione specifica.