(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 11
                        del 25 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Sino alla data di entrata in vigore della  legge  regionale  di
approvazone del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non
oltre  il  31  marzo 1993, e' autorizzato l'esercizio provvisorio del
bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati
di previsione delle entrate  e  delle  spese  per  l'ano  1992,  come
approvati  con  la legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive
modificazioni.