Art. 2.
 
   1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 e' limitata ad  un
dodicesimo  di  ogni  capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di
esercizio provvisorio del bilancio autonomo  regionale,  ovvero  alla
maggiore  spesa necessaria laddove, si tratti di spesa tassativamente
regolata dalla legge e non suscettibile di  impegno  o  di  pagamento
frazionati in dodicesimi.
   2.  In  applicazione  del  trezo  comma  dell'art.  50 della legge
regionale 30 maggio  1977,  n.  17  e  successive  modificazioni,  e'
sospesa   dal   1›  gennaio  1993  e  per  la  durata  dell'esercizio
provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie.