Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 e' limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove, si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. 2. In applicazione del trezo comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, e' sospesa dal 1 gennaio 1993 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie.