Art. 2. 1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6, e' aggiunto il seguente comma 5-bis: "5-bis. I contributi per agevolare il credito agrario a breve di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, sono accordati per almeno l'ottanta per cento delle disponibilita' agli imprenditori agricoli associati in organismi con o senza personalita' giuridica".