Art. 2.
 
   1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 7  marzo
1991, n. 6, e' aggiunto il seguente comma 5-bis:
   "5-bis.  I  contributi per agevolare il credito agrario a breve di
cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, sono  accordati  per
almeno  l'ottanta  per  cento  delle disponibilita' agli imprenditori
agricoli associati in organismi con o senza personalita' giuridica".