IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
                 Anticipazioni e aperture di credito
 
   1.  Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28,
e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 20-bis.
 
   1.  Gli  Istituti  di  credito  all'uopo  convenzionati,   possono
concedere  aperture di credito o anticipazioni di somme sino al venti
per cento degli  investimenti  ritenuti  ammissibili,  a  favore  dei
beneficiari di cui alla presente legge per importi dovuti a titolo di
imposta  sul  valore  aggiunto  e  sino  al  dieci per cento a titolo
interessi maturati e  non  pagati  dall'ufficio  imposte  sul  valore
aggiunto  sul  credito  IVA;  i  beneficiari dovranno prestare idonea
garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa o  tramite  mezzi
propri.
   2.  La  Regione presta a tal fine la propria garanzia fidejussoria
con le modalita' previste dall'articolo 31 e successive modificazioni
e integrazioni, a favore degli istituti di credito per un periodo non
superiore a quattro anni.
   3.  A  favore  dei  beneficiari  di  cui  alla  presente  legge  e
relativamente all'intervento di cui al primo comma, l'amministrazione
regionale  contribuisce, per un periodo massimo di otto semestralita'
all'abbattimento degli interessi  nella  misura  di  sette  punti  in
percentuale  rispetto  al  tasso  di  riferimento  e comunque entro i
limiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
   4.  Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di lire 3.000.000.000 per gli anni 1993 e  1994  e  di  lire
1.000.000.000  il  1995 (cap. 1046-01); gli stanziamenti sono versati
in appositi  conti  correnti  vincolati  presso  il  Tesoriere  della
Regione ed intestati agli istituti di credito convenzionati di cui al
primo  comma,  che  prelevano,  previa  autorizzazione dell'Assessore
regionale competente, in una unica soluzione per ogni operazione,  le
somme di rispettiva competenza.
   5. L'ammontare del prelevamento e' calcolato attualizzando le otto
semestralita'  di  contributo  secondo  le  modalita' contenute nella
convenzione  stipulata,  tenendo  conto  del  costo  delle  provviste
riconosciunte agli istituti di credito".