Art. 10.
                      Formazione professionale
 
   1.  L'articolo 30- bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28,
introdotto dall'articolo 86 della legge regionale 27 giugno 1986,  n.
44, e' sostituito dal seguente:
 
                            "Art. 30-bis
 
   1.  I  soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono
presentare, contestualmente allo studio di fattibilita'  economica  e
alla  richiesta  di  finanziamento  delle  iniziative,  uno specifico
progetto di formazione professionale finalizzato allo sviluppo  delle
capacita'  organizzative  e  amministrative  dei soci con particolare
riferimento  alla  pianificazione  finanziaria,   ai   rapporti   tra
processo-prodotto/servizio   organizzazione   ed   alle  ricerche  di
mercato.
   2. L'attivita' formativa di cui al  precedente  comma  costituisce
parte del piano di formazione professionale della Regione."