Art. 10. Formazione professionale 1. L'articolo 30- bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, introdotto dall'articolo 86 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e' sostituito dal seguente: "Art. 30-bis 1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono presentare, contestualmente allo studio di fattibilita' economica e alla richiesta di finanziamento delle iniziative, uno specifico progetto di formazione professionale finalizzato allo sviluppo delle capacita' organizzative e amministrative dei soci con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria, ai rapporti tra processo-prodotto/servizio organizzazione ed alle ricerche di mercato. 2. L'attivita' formativa di cui al precedente comma costituisce parte del piano di formazione professionale della Regione."