Art. 11. Scritture contabili 1. Al termine dell'articolo 30-bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, aggiungere il seguente: "Art. 30-ter 1. Per poter accedere ai benefici della legge regionale 28 del 1984, le societa' semplici costituite ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, ancorche' non tenute a redigere la loro contabilita' secondo le norme dell'articolo 2214, primo e secondo comma del codice civile, debbono tenere scritture contabili impostate secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessorato regionale della programmazione."