Art. 11.
                         Scritture contabili
 
   1.  Al termine dell'articolo 30-bis della legge regionale 7 giugno
1984, n. 28, aggiungere il seguente:
 
                            "Art. 30-ter
 
   1. Per poter accedere ai benefici della  legge  regionale  28  del
1984,  le societa' semplici costituite ai sensi dell'articolo 1 della
stessa legge, ancorche' non tenute a redigere  la  loro  contabilita'
secondo le norme dell'articolo 2214, primo e secondo comma del codice
civile,  debbono  tenere  scritture  contabili  impostate secondo uno
schema   tipo   predisposto    dall'Assessorato    regionale    della
programmazione."