Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. All'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni viene aggiunto dopo la lettera b1) la seguente: " b2) alle societa' costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 35 anni le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento.".