Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1.  All'articolo  1, secondo comma, della legge regionale 7 giugno
1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni viene  aggiunto
dopo la lettera b1) la seguente:
   " b2) alle societa' costituite prevalentemente da giovani tra i 18
e  35 anni le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in
maggioranza ai medesimi e non siano  comunque  inferiori  al  60  per
cento.".