Art. 3. Finanziamento delle spese di gestione 1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' aggiunto il seguente: "Art. 20-ter. 1. Alle cooperative e societa' di cui all'art. 1 e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, un contriuto per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; b) spese per prestazioni di servizi ricevuti; c) interessi, sconti e altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi a mutui a tasso agevolato. 2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera a), la misura del contributo e' graduata come segue: a) per il primo anno: 75 per cento per i primi 600 milioni di spese; 50 per cento per ulteriori 400 milioni di spese; b) per il secondo anno: 50 per cento per i primi 600 milioni di spese; 30 per cento per ulteriori 400 milioni di spese. 3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera b), b1) e b2), la misura del contributo e' graduata come segue: a) per il primo anno: 75 per cento per i primi 400 milioni di spese; 50 per cento per ulteriori 600 milioni di spese; b) per il secondo anno: 50 per cento per i primi 400 milioni di spese; 30 per cento per ulteriori 600 milioni di spese. 4. Sul contributo per le spese di gestione del primo anno possono essere concesse anticipazioni sino al 40 per cento del contributo previsto. 5. La spesa per l'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap. 10146-02)."