Art. 3.
                Finanziamento delle spese di gestione
 
   1.  Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28,
e' aggiunto il seguente:
 
                            "Art. 20-ter.
 
   1. Alle cooperative e societa' di cui all'art. 1 e' concesso,  nel
limite del volume di spesa previsto nel progetto, un contriuto per le
seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
     a)  spese  per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti
finiti e merci;
     b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
     c) interessi,  sconti  e  altri  oneri  finanziari  esclusi  gli
interessi relativi a mutui a tasso agevolato.
   2.  Nel  caso  dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma
primo, lettera a), la misura del contributo e' graduata come segue:
     a) per il primo anno:
     75 per cento per i primi 600 milioni di spese;
     50 per cento per ulteriori 400 milioni di spese;
    b) per il secondo anno:
     50 per cento per i primi 600 milioni di spese;
     30 per cento per ulteriori 400 milioni di spese.
   3.  Nel  caso  dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma
primo, lettera b), b1) e b2), la misura del  contributo  e'  graduata
come segue:
     a) per il primo anno:
     75 per cento per i primi 400 milioni di spese;
     50 per cento per ulteriori 600 milioni di spese;
    b) per il secondo anno:
     50 per cento per i primi 400 milioni di spese;
     30 per cento per ulteriori 600 milioni di spese.
   4.  Sul contributo per le spese di gestione del primo anno possono
essere concesse anticipazioni sino al 40  per  cento  del  contributo
previsto.
   5.  La spesa per l'attuazione del presente articolo e' valutata in
lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire  1.000.000.000
per il 1995 (cap. 10146-02)."