Art. 4.
                Contributi per studi di fattibilita'
 
   1.  Dopo  l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
e' aggiunto il seguente:
 
                           "Art. 20-quater
 
   1. Alle cooperative e societa' di cui agli articoli 2, 5, 9  e  10
della presente legge sono concessi contributi, nel limite massimo del
novanta per cento delle spese sostenute per lo studio di fattibilita'
comprensivo dell'analisi di mercato, nella seguente misura:
    6 per cento per investimenti fino a 500 milioni;
    2  per  cento  per  la  quota eccedente i 500 milioni e sino ad 1
miliardo;
    1,5 per cento per la quota tra 1 miliardo e 2,5 miliardi;
    1 per cento per la quota eccedente i 2,5 miliardi.
   2. Il contributo  di  cui  al  comma  precedente  viene  liquidato
contestualmente  al  finanziamento,  di  cui  e' parte, ed erogato in
unica soluzione sulla base della presentazione della fattura.
   3. La spesa per l'attuazione del presente articolo e' valutata  in
lire  4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000
per il 1995 (cap. 03072-01)."