Art. 4. Contributi per studi di fattibilita' 1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e' aggiunto il seguente: "Art. 20-quater 1. Alle cooperative e societa' di cui agli articoli 2, 5, 9 e 10 della presente legge sono concessi contributi, nel limite massimo del novanta per cento delle spese sostenute per lo studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato, nella seguente misura: 6 per cento per investimenti fino a 500 milioni; 2 per cento per la quota eccedente i 500 milioni e sino ad 1 miliardo; 1,5 per cento per la quota tra 1 miliardo e 2,5 miliardi; 1 per cento per la quota eccedente i 2,5 miliardi. 2. Il contributo di cui al comma precedente viene liquidato contestualmente al finanziamento, di cui e' parte, ed erogato in unica soluzione sulla base della presentazione della fattura. 3. La spesa per l'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap. 03072-01)."