Art. 5. Assistenza tecnica 1. Al fine di garantire alle cooperative e societa' giovanili di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 1984 un'adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, l'Assessore regionale della programmazione puo' stipulare convenzioni con l'Universita', enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati. 2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non puo' superare il 70 per cento della spesa ammissibile. 3. Alle cooperative e societa' giovanili e' lasciata la facolta' di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.