Art. 5.
                         Assistenza tecnica
 
   1. Al fine di garantire alle cooperative e societa'  giovanili  di
cui  all'articolo  1 della legge regionale n. 28 del 1984 un'adeguata
assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative,  l'Assessore
regionale   della   programmazione  puo'  stipulare  convenzioni  con
l'Universita',  enti  e  centri  di  ricerca,  enti  pubblici   anche
economici,  organizzazioni  cooperative  ed  imprenditoriali ed altri
organismi pubblici e privati.
   2.   La  convenzione  definisce  i  servizi  in  cui  si  articola
l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile
e del contributo regionale che non puo'  superare  il  70  per  cento
della spesa ammissibile.
   3.  Alle  cooperative e societa' giovanili e' lasciata la facolta'
di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.