Art. 6. Borse di studio 1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e' sostituito dal seguente: "2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 15.000.000 nonche' la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L'assegno e' aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all'estero. 3. La relativa maggiore spesa e' valutata in lire 2.000.000.000 annue (cap. 03071)".