Art. 6.
                           Borse di studio
 
   1. Il secondo comma  dell'articolo  21  della  legge  regionale  7
giugno 1984, n. 28 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Ciascuna  borsa  comprende  un  assegno  annuale pari a lire
15.000.000 nonche' la copertura delle spese  di  iscrizione  e  delle
tasse  di  frequenza dei corsi o delle scuole. L'assegno e' aumentato
del  30  per  cento  nel  caso  di  scuole  o  corsi  da  frequentare
all'estero.
   3.  La  relativa  maggiore spesa e' valutata in lire 2.000.000.000
annue (cap. 03071)".