Art. 7. Presentazione delle domande 1. L'articolo 25 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' sostituito dal seguente: "Art. 25. 1. Le domande corredate dello studio di fattibilita' economica e del progetto tecnico, qualora previsto, sono inoltrate dai destinatari della presente legge, nelle forme e nei modi definiti dall'Amministrazione regionale, agli Assessorati regionali competenti che ne curano la trasmissione ai relativi uffici istruttori.". rt. 8. Istruttoria tecnica 1. Il termine di 30 giorni di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' fissato in 60 giorni.