Art. 7.
                     Presentazione delle domande
 
   1. L'articolo 25 della legge regionale 7 giugno 1984,  n.  28,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 25.
 
   1.  Le  domande corredate dello studio di fattibilita' economica e
del  progetto  tecnico,  qualora   previsto,   sono   inoltrate   dai
destinatari  della  presente  legge,  nelle forme e nei modi definiti
dall'Amministrazione regionale, agli Assessorati regionali competenti
che ne curano la trasmissione ai relativi uffici istruttori.".
 
                               rt. 8.
                         Istruttoria tecnica
 
   1. Il termine di 30 giorni di cui al primo comma dell'articolo  26
della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' fissato in 60 giorni.