Art. 9.
                      Coordinamento e verifica
 
   1.  Il  primo  alinea del primo comma dell'articolo 27 della legge
regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' sostituito dal seguente:
    "-a  compiere  una  costante  funzione  di   monitoraggio   sulle
iniziative finanziate;".