IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
 
   1.  La  regione  Campania  riconosce e valorizza, nel rispetto del
pluralismo, le attivita' delle  organizzazioni  di  volontariato  che
promuovono  e  realizzano,  mediante  autonome  iniziative,  forme di
solidarieta'  sociale  e  di   impegno   civile   tese   a   superare
l'emarginazione,  migliorare  la  qualita'  della vita e le relazioni
umane, prevenire e rimuovere situazioni di  bisogno  e  salvaguardare
l'ambiente.
   2. La regione Campania favorisce l'apporto delle organizzazioni di
volontariato,  nel  rispetto  della  loro autonomia, al conseguimento
delle finalita' dello Statuto regionale e degli  Statuti  degli  Enti
Locali.
   3. Le attivita' di volontariato che la Regione favorisce, anche ai
fini  delle  convenzioni  di  cui  all'art.  5  della presente legge,
riguardano tutte le materie di competenza regionale.
   4. Sono prioritarie le attivita' riguardanti i seguenti settori:
     a) servizi socio-sanitari e assistenziali;
     b) miglioramento della qualita' della vita protezione  dei  beni
culturali e tutela dell'ambiente;
     c)  iniziative  per  l'educazione permanente e la partecipazione
civile, complementari ed  esterne  alla  struttura  scolastica  e  ai
centri sociali.