IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. La regione Campania riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attivita' delle organizzazioni di volontariato che promuovono e realizzano, mediante autonome iniziative, forme di solidarieta' sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualita' della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l'ambiente. 2. La regione Campania favorisce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, nel rispetto della loro autonomia, al conseguimento delle finalita' dello Statuto regionale e degli Statuti degli Enti Locali. 3. Le attivita' di volontariato che la Regione favorisce, anche ai fini delle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge, riguardano tutte le materie di competenza regionale. 4. Sono prioritarie le attivita' riguardanti i seguenti settori: a) servizi socio-sanitari e assistenziali; b) miglioramento della qualita' della vita protezione dei beni culturali e tutela dell'ambiente; c) iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica e ai centri sociali.