Art. 11.
                          Norme transitorie
 
   1. Nelle more dell'attuazione  della  presente  legge,  la  Giunta
regionale   delibera   l'iscrizione   al   registro   regionale   del
volontariato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  presentazione  della
relativa domanda, sentito il parere della VI Commissione Consiliare.