Art. 12.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Per  la copertura delle spese relative alle convenzioni di cui
all'art.  5  stipulate  dalla  Regione  e  per  gli  oneri  derivanti
dall'applicazione  degli  artt.  7  e 8 della presente legge si fara'
fronte con fondi  propri  della  Regione  mediante  l'istituzione  di
apposito  capitolo  di bilancio dello stato di previsione della spesa
con  la declaratoria "Valorizzazione del volontariato" che per l'anno
1993 ammonta a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
   2. Con i fondi ricevuti  per  l'esecuzione  delle  convenzioni  e'
fatto  divieto  alle  organizzazioni  di  volontariato  di retribuire
eventuale personale dipendente.
   3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.