Art. 12. Copertura finanziaria 1. Per la copertura delle spese relative alle convenzioni di cui all'art. 5 stipulate dalla Regione e per gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge si fara' fronte con fondi propri della Regione mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa con la declaratoria "Valorizzazione del volontariato" che per l'anno 1993 ammonta a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni). 2. Con i fondi ricevuti per l'esecuzione delle convenzioni e' fatto divieto alle organizzazioni di volontariato di retribuire eventuale personale dipendente. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.