Art. 13.
                          C o n t r o l l o
 
   1.  Gli   Enti   locali   svolgono   attivita'   di   sorveglianza
sull'effettiva  realizzazione dei servizi di volontariato per i quali
sono  state  stipulate  convenzioni  o  concessi  fondi,  immobili  o
strumenti.
   2.  I  soggetti  beneficiari  della  presente  legge sono tenuti a
presentare  a  fine  anno  un   rendiconto   sull'utilizzazione   dei
contributi erogati.
   3.  La  Regione,  in ogni caso, puo' disporre verifiche dirette ad
accertare la qualita' delle attivita' realizzate dalle organizzazioni
di volontariato.