Art. 13. C o n t r o l l o 1. Gli Enti locali svolgono attivita' di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni o concessi fondi, immobili o strumenti. 2. I soggetti beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare a fine anno un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi erogati. 3. La Regione, in ogni caso, puo' disporre verifiche dirette ad accertare la qualita' delle attivita' realizzate dalle organizzazioni di volontariato.